Comunicato:  039

Destinatari: Studenti e famiglie 

                  Oggetto: Divieto di fumo a scuola

Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

È ribadito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, scale anti-incendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.

Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo: Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce testualmente, all’ Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:

  1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.

  2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.

  3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Riconoscendo l’azione educatrice della scuola, si invitano quindi gli studenti e tutto il personale docente e ATA a riflettere sull’importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute.

Si chiede la collaborazione delle famiglie per sostenere non solo l’aspetto educativo riferito al tema, ma anche per sensibilizzare i propri figli al fine di adottare stili di vita salutari.

Si ringrazia per la collaborazione.

Dirigente scolastico

Fiorella Gaddò