Protocollo stranieri

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  PER  GLI ALUNNI STRANIERI

PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza intende presentare procedure per promuovere l’integrazione degli alunni stranieri, rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistico e valorizzazione culturale a loro rivolte. Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune, fermo restando che l’integrazione è compito di tutti i docenti che operano all’interno di un consiglio di classe. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale verrà integrato e rivisto annualmente sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

  1. FINALITÀ

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto si propone di:

  • migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri (lingua della comunicazione e lingua di studio)
  • promuovere all’interno dell’intera comunità scolastica approcci didattici interculturali
  • favorire il clima di accoglienza nella classe e a scuola
  • promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata
  • definire pratiche condivise dalle diverse componenti dell’istituto al fine di favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni provenienti da Paesi diversi
  • diminuire la dispersione scolastica degli studenti del nostro Istituto in modo da permettere loro il conseguimento della qualifica e del diploma
  • individuare strategie didattiche di inclusione per gli studenti di origine straniera di seconda generazione

 

  1. COMMISSIONE INTERCULTURALE E INCLUSIONE

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all’art. 45 e ribaditi dalle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri del 2014, il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione come gruppo di lavoro e articolazione dell’Organo Collegiale di Istituto per l’inclusione degli alunni stranieri.

La commissione. è formata da:

  • Dirigente scolastico. Presiede la Commissione e controlla che i Consigli di Classe in cui sono inseriti gli studenti da alfabetizzare adottino percorsi educativi personalizzati.
  • Funzione strumentale Area didattica e progettazione “Pensare la scuola”. Stabilisce contatti con il CPIA per gli esami di licenza media, il corso serale, Enti Locali, Servizi e altre Istituzioni scolastiche per elaborare proposte, progetti e corsi di formazione. Mantiene inoltre contatti in itinere con la famiglia, l’alunno, il coordinatore della classe, gli insegnanti di L2, raccoglie la documentazione relativa alla normativa esistente e organizza l’accoglienza di questi studenti.
  • Docente referente dei corsi di alfabetizzazione. Organizza il sostegno linguistico da svolgersi nel corso dell’anno scolastico, secondo i criteri precisati al paragrafo 3.
  • Assistente ATA della segreteria didattica. Dopo la preiscrizione, richiede alla scuola di provenienza la compilazione di una scheda-dati per trasmetterla poi al referente e verifica la completezza del fascicolo.

La commissione è aperta alla collaborazione di tutti i soggetti interessati.

Resta fermo che tutti i docenti del C.d.C partecipano alla programmazione individualizzata e alla predisposizione di materiali semplificati relativi alla disciplina di insegnamento.

 

  1. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI SOSTEGNO LINGUISTICO

3.1. CORSI DI SOSTEGNO DI PRIMO LIVELLO

I corsi di sostegno di primo livello vengono effettuati secondo le modalità seguenti:

  • Corso intensivo di italiano L2 durante il primo modulo: per un monte ore massimo di 10 ore settimanali secondo disponibilità in orario curricolare
  • Si prevede la continuazione del corso in orario di lezione o anche per il secondo modulo per un numero di ore settimanali adeguato alle esigenze di ciascun allievo secondo i suggerimenti dei consigli di classe,

3.2. CORSI DI SOSTEGNO DI SECONDO LIVELLO

Per gli studenti che hanno una maggiore padronanza della lingua si prevede l’organizzazione di un corso di sostegno linguistico curricolare o extracurricolare di almeno due ore alla settimana mediante risorese della scuola e/o la frequenza nei corsi forniti da agenzie territoriali esterne (CPIA, ASAI, ecc.)

 

  1. PRIMA ACCOGLIENZA: FASI OPERATIVE

FASE 1: RICHIESTA DATI ALLA SCUOLA DI PROVENIENZA

(Dopo la preiscrizione, per ogni alunno straniero si richiede la compilazione di una scheda-dati alle varie scuole di provenienza. Tali schede saranno poi trasmesse al docente referente).

I compiti del settore amministrativo sono:

  • Fornire ai genitori stranieri materiale tradotto in più lingue per una prima essenziale informazione sull’Istituto, che ne spieghi l’organizzazione.
  • Raccogliere la documentazione necessaria: permesso di soggiorno – documenti sanitari – documenti scolastici.
  • Acquisire l ́opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.
  • Informare la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella classe (indicativamente una settimana).
  • Organizzare un primo incontro del referente della Commissione d’Accoglienza e la famiglia, con l’eventuale presenza di un mediatore interculturale.

FASE 2: INCONTRO DEI DOCENTI (IL REFERENTE DI CLASSE O L’INSEGNANTE DI ITALIANO E IL TITOLARE DEL CORSO DI ITALIANO L2) CON GLI ALUNNI STRANIERI E LE LORO FAMIGLIE

Nei primi giorni del nuovo anno scolastico, agli alunni stranieri sarà somministrato un test di ingresso per valutarne l’effettiva competenza linguistica. Il Consiglio di classe fisserà incontri periodici con la famiglia e lo studente per dare indicazioni sui corsi di italiano e affrontare eventuali difficoltà di inserimento.

FASE 3: ORGANIZZAZIONE CORSI INTENSIVI DI ITALIANO L2

I risultati delle prove di ingresso serviranno per organizzare corsi intensivi adeguati alle competenze degli allievi, anche con l’eventuale collaborazione di enti esterni.

FASE 4: RACCORDO CON I CONSIGLI DI CLASSE

All’inizio dell’anno scolastico, la Commissione fa pervenire al Consiglio di Classe informazioni sui nuovi alunni stranieri con le proposte di inserimento nei corsi di sostegno linguistico che si svolgeranno nel corso dell’anno

 

  1. INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE

L’inserimento dell’alunno appena arrivato in Italia può essere promosso attraverso attività di piccolo gruppo e laboratoriale, come ad esempio il cooperative learning. Dopo le prime fasi di inserimento, i docenti – con il supporto della Commissione-  rilevano i bisogni formativi dell’allievo e costruiscono un percorso personalizzato, individuando, all’interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico e sostenere la prosecuzione degli studi. In particolare:

  • Predisposizione di un PDP per motivi linguistici per gli alunni stranieri neo arrivati o in caso di necessità
  • Ciascun docente dovrà selezionare i contenuti, individuando attività e nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione individualizzata.
  • Per gli studenti giunti da poco in Italia (da un anno o meno), gli obiettivi della programmazione di ciascuna disciplina dovranno riferirsi alla comprensione di semplici testi, dando la preferenza, quando possibile e utile, alla produzione orale.
  • Ciascun docente preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina.
  • Le tipologie di verifica dovranno essere individualizzate, corrispondenti al percorso previsto, semplificate sia nello scritto che nell’orale, lasciando adeguato tempo di apprendimento della lingua, considerando al provenienza degli studenti, il livello di partenza, il contesto familiare e sociale.
  • La valutazione dovrà primariamente tener conto dell’apprendimento della lingua italiana, e dovrà essere definita in sintonia con gli esiti dei corsi di alfabetizzazione e di concerto con gli insegnanti che hanno seguito i corsi.
  • Sarà garantita, nelle prime fasi di inserimento, la possibilità di attivare lezioni di L2 al mattino in orario curricolare.

 

  1. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Gli studenti che si iscrivono per la prima volta nel nostro Istituto si individuano in quelli che:

  1. a) provengono da una scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima; b) si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia; c) si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno scolastico iniziato, senza avere frequentato in precedenza una scuola italiana. Per l’iscrizione degli alunni individuati al punto a) viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti dall’Istituto. Per gli allievi individuati al punto b) e al punto c) la Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative, delle informazioni raccolte tramite la scheda di iscrizione, la scheda dati e il colloquio con l’alunno e la famiglia, valuta le abilità e le competenze dello stesso alunno e propone l’assegnazione alla classe. E’ da privilegiare l’inserimento in una classe di coetanei. Di norma, i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a quella frequentata nel Paese d’origine. La disposizione generale dovrà tuttavia essere confrontata con le situazioni specifiche. La decisione, caso per caso, terrà conto:
  • dell’età anagrafica;
  • dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno (può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica);
  • del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
  • del titolo di studio posseduto dall’alunno;
  • dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno ( D.P.R. n.394 del 31/08/1999, art.45). Successivamente la Commissione valuterà tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
  • presenza nella classe di altri allievi provenienti dallo stesso Paese;
  • numero di alunni stranieri presenti nella classe;
  • complessità delle classi (handicap, dispersione);
  • possibilità di inserire nella classe iniziale alunni stranieri che per età o per studi pregressi potrebbero essere inseriti nella classe successiva con l’ipotesi di valutare alla fine dell’anno l’eventualità di passare alla classe terza (se l’apprendimento della L2 e i conseguenti risultati del primo anno lo consentono, previo esame integrativo).

 

  1. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

Seguendo le recenti indicazioni delle Linee Guida del MIUR ( Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014) dobbiamo tener presente che sin dai tempi della legge 517/ 1977 la Scuola italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell’Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell’alunno. In particolare, Nelle Linee Guida la questione della valutazione è affrontata in questi termini:

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

E’ prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultra tredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Dunque la correttezza dell’affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l’alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovrà programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un piano educativo personalizzato, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto n. 5 (INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE), il cui riassunto andrà verbalizzato in ogni riunione del Consiglio. Il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di verifiche orali e scritte, deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano/L2. La valutazione dei corsi di Italiano dovrà concorrere a formulare o sostituire la definizione del voto di Italiano e di altre o di tutte le discipline. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel piano educativo personalizzato. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, si prendono in particolare considerazione:

  • il percorso scolastico pregresso
  • gli obiettivi possibili
  • i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2
  • i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati
  • la motivazione
  • la partecipazione
  • l’impegno
  • la progressione e le potenzialità d’apprendimento.

Alla fine del primo modulo, soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Oppure: “La valutazione espressa fa riferimento al piano educativo personalizzato, programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico (che dovrà riguardare comunque TUTTE le discipline), e in particolare per gli alunni del biennio, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014), che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana.

Nel caso in cui l’alunno, non italofono, sia giunto in Italia da un periodo non superiore ai 6 mesi si applicherà la delibera del collegio del 20/01/09 e riconfermata nel Collegio Docenti del 10 ottobre 2017 che prevede comunque il passaggio alla classe successiva. Nel caso in cui l’alunno, non italofono, venga iscritto nella seconda parte dell’anno scolastico, verrà richiesto l’intervento di un mediatore linguistico- culturale.

Nel caso in cui l’alunno non italofono alla fine del primo anno di studi presenti ancora lacune e la sua valutazione lasci adito a dubbi sull’effettiva capacità di comprensione della lingua italiana, è prevista una deroga per un anno scolastico all’inserimento dell’alunno nelle attività del protocollo stranieri, per permettere all’alunno e ai docenti una valutazione il più possibile corretta e adeguate dei livelli di preparazione raggiunti

 

  1. ALTRI STRUMENTI E RISORSE

  • Docenti tutor
  • Studenti tutor e alunni dello stesso Paese
  • CPIA e organizzazioni presenti sul territorio
  • progetti di didattica inclusiva (cfr. PTOF)

Nota – Riferimenti normativi

  • Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014
  • Nota ministeriale 27 gennaio 2012 (specifica per gli Esami di Stato alunni stranieri)
  • Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
  • P.R. n.394 del 31/08/1999
PRESENTATO AL COLLEGIO DOCENTI DEL 10/10/2017 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 10/10/2017